Sentenza 77/2018 (ECLI:IT:COST:2018:77)
Massima numero 40667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 19/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40666  40668  40669  40670  40671  40672  40673


Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte dei rimettenti - Rigetto di eccezione d'inammissibilità.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il mancato esperimento di un'interpretazione adeguatrice, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. I rimettenti, con motivazione plausibile, hanno ritenuto che tale possibilità sia esclusa dal recente e ripetuto intervento del legislatore, che non consente alcuna estensione interpretativa della disposizione censurata.

Se è vero che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ciò però non significa che ove sia improbabile o difficile prospettarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017 e n. 42 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 92  co. 2

decreto-legge  12/09/2014  n. 132  art. 13  co. 1

legge  10/11/2014  n. 162  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte