Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte dei rimettenti - Rigetto di eccezione d'inammissibilità.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il mancato esperimento di un'interpretazione adeguatrice, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. I rimettenti, con motivazione plausibile, hanno ritenuto che tale possibilità sia esclusa dal recente e ripetuto intervento del legislatore, che non consente alcuna estensione interpretativa della disposizione censurata.
Se è vero che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ciò però non significa che ove sia improbabile o difficile prospettarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017 e n. 42 del 2017).