Rimessione della questione incidentale - Questione accessoria nel giudizio principale (nella specie: regolamentazione delle spese processuali) - Decisione su tutto il merito con sentenza non definitiva, con esclusione della questione accessoria - Recessività del legame di accessorietà, ai fini della sollevazione dell'incidente di costituzionalità - Ammissibilità della questione.
Allorché il giudice abbia un dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale in ordine alla sola disposizione che governa le spese di lite e di cui egli debba fare applicazione, il legame di accessorietà tra la sentenza che decida tutte le questioni di merito e la pronuncia sulle spese è recessivo, e non impedisce di sollevare con distinta ordinanza la questione. Il principio della ragionevole durata del processo, infatti, coniugato con il favor per l'incidente di legittimità costituzionale ‒ il quale preclude che il giudice possa fare applicazione di una disposizione di legge della cui legittimità costituzionale dubiti - suggerisce che non sia ritardata la decisione del merito della causa, rispondendo ciò all'interesse apprezzabile delle parti alla sollecita definizione di quanto possa essere deciso senza fare applicazione della disposizione indubbiata. (Nella specie, è ritenuta ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata dopo avere deciso con sentenza, qualificata imprecisamente "non definitiva", tutto il merito della causa, riservando solo la decisione sulle spese di lite). (Precedenti citati: ordinanze n. 314 del 2008 e n. 395 del 2004).
Il giudice rimettente può legittimamente limitare la sospensione del giudizio, obbligatoria ex art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, a quanto strettamente necessario per la decisione della questione di legittimità costituzionale.