Sentenza 77/2018 (ECLI:IT:COST:2018:77)
Massima numero 40671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
07/03/2018; Decisione del
07/03/2018
Deposito del 19/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Titolo
Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese di lite - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione, la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, difesa, equo processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese di lite - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione, la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, difesa, equo processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La rigida elencazione prevista dalla disposizione censurata dai tribunali di Torino e Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, viola il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, perché lascia fuori altre analoghe fattispecie - rispetto alle quali quelle tassativamente indicate hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa - riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La rigidità ridonda anche nella violazione degli altri parametri indicati, perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile può costituire per la parte una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. (Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007, n. 158 del 2003, n. 135 del 1987, n. 303 del 1986, n. 222 del 1985 e n. 196 del 1982; ordinanza n. 117 del 1999).
È dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La rigida elencazione prevista dalla disposizione censurata dai tribunali di Torino e Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, viola il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, perché lascia fuori altre analoghe fattispecie - rispetto alle quali quelle tassativamente indicate hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa - riconducibili alla stessa ratio giustificativa. La rigidità ridonda anche nella violazione degli altri parametri indicati, perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile può costituire per la parte una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. (Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007, n. 158 del 2003, n. 135 del 1987, n. 303 del 1986, n. 222 del 1985 e n. 196 del 1982; ordinanza n. 117 del 1999).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 92
co. 2
decreto-legge
12/09/2014
n. 132
art. 13
co. 1
legge
10/11/2014
n. 162
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte