Sentenza 77/2018 (ECLI:IT:COST:2018:77)
Massima numero 40673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  07/03/2018;  Decisione del  07/03/2018
Deposito del 19/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40666  40667  40668  40669  40670  40671  40672


Titolo
Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese di lite - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione, la posizione di maggior debolezza del lavoratore nel contenzioso di lavoro - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sostanziale, nonché dei parametri convenzionali ed europei relativi al divieto di discriminazioni fondate sul censo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 14 CEDU e 21 CFDUE - dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, che elenca in modo tassativo le ipotesi in cui il giudice, in caso di soccombenza totale, può, in tutto o in parte, compensare le spese di lite. La circostanza che il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (c.d. contenzioso a controprova), non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per derogare al generale canone di par condicio processuale quanto all'obbligo di rifusione delle spese processuali, costituendo un elemento che il giudice della controversia può valutare e ricondurre alla clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni" che consentono la compensazione delle spese di lite. Spetta alla discrezionalità del legislatore ampliare il favor praestatoris, ad esempio rimodulando, in termini di minor rigore o finanche di esonero, il previsto raddoppio del contributo unificato per le spese di giustizia in caso di rigetto integrale, o di inammissibilità, o di improcedibilità dell'impugnazione. (Precedenti citati: sentenze n. 134 del 1994 e n. 135 del 1987; ordinanza n. 71 del 1998).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 92  co. 2

decreto-legge  12/09/2014  n. 132  art. 13  co. 1

legge  10/11/2014  n. 162  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 14  

carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza    n.   art. 21