Sentenza 79/2018 (ECLI:IT:COST:2018:79)
Massima numero 40655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  06/03/2018;  Decisione del  06/03/2018
Deposito del 19/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40656  40657  40661


Titolo
Sanità pubblica - Adozione di piani di rientro per le singole aziende sanitarie - Inasprimento dei presupposti del relativo obbligo anche nelle Regioni in equilibrio finanziario - Ricorso della Regione Veneto - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo in parte qua.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 390, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 1, comma 524, lett. a), della legge n. 208 del 2015, prevede, anche per le Regioni in equilibrio finanziario, l'applicazione di presupposti più stringenti per la valutazione dello scostamento tra costi e ricavi ai fini dell'adozione dei piani di rientro per le singole aziende sanitarie.

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 390

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 524

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23