Sanità pubblica - Adozione di piani di rientro per le singole aziende sanitarie - Inasprimento dei presupposti del relativo obbligo anche nelle Regioni in equilibrio finanziario - Ricorso della Regione Veneto - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo in parte qua.
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 390, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 1, comma 524, lett. a), della legge n. 208 del 2015, prevede, anche per le Regioni in equilibrio finanziario, l'applicazione di presupposti più stringenti per la valutazione dello scostamento tra costi e ricavi ai fini dell'adozione dei piani di rientro per le singole aziende sanitarie.
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.