Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Possibilità di evocare parametri non competenziali - Condizioni - Potenziale idoneità della violazione denunciata a riverberarsi sulle attribuzioni regionali e sufficiente motivazione in ordine alla ridondanza.
Le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017, n. 287 del 2016, n. 251 del 2016, n. 244 del 2016, n. 65 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 189 del 2015, n. 153 del 2015, n. 140 del 2015, n. 89 del 2015, n. 13 del 2015, n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012).
La ridondanza di questioni sollevate su parametri costituzionali che non riguardano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni può essere motivata anche tramite l'indicazione dell'art. 119 Cost., sempre che la ricorrente argomenti in concreto in relazione all'entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull'attività di competenza regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014).