Sentenza 79/2018 (ECLI:IT:COST:2018:79)
Massima numero 40657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
06/03/2018; Decisione del
06/03/2018
Deposito del 19/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Titolo
Sanità pubblica - Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Modifica dei criteri di nomina e conseguente possibilità di nominare il Presidente della stessa Regione inadempiente - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, proporzionalità, buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'autonomia regionale e dei principi relativi al corretto esercizio del potere sostitutivo del Governo - Insufficiente e generica motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Modifica dei criteri di nomina e conseguente possibilità di nominare il Presidente della stessa Regione inadempiente - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, proporzionalità, buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'autonomia regionale e dei principi relativi al corretto esercizio del potere sostitutivo del Governo - Insufficiente e generica motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per insufficienza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 395 e 396, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. - in quanto, modificando i criteri di nomina del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, consentirebbe di nominare commissari ad acta i Presidenti delle stesse Regioni inadempienti. I lamentati effetti negativi sulle finanze della ricorrente, addotti per motivare la ridondanza delle censure, sono generici e congetturali e, conseguentemente, del tutto astratta e immotivata è la pretesa lesione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 64 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficienza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 395 e 396, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. - in quanto, modificando i criteri di nomina del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, consentirebbe di nominare commissari ad acta i Presidenti delle stesse Regioni inadempienti. I lamentati effetti negativi sulle finanze della ricorrente, addotti per motivare la ridondanza delle censure, sono generici e congetturali e, conseguentemente, del tutto astratta e immotivata è la pretesa lesione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 64 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co.
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte