Sentenza 79/2018 (ECLI:IT:COST:2018:79)
Massima numero 40661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
06/03/2018; Decisione del
06/03/2018
Deposito del 19/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Titolo
Sanità pubblica - Spesa sanitaria regionale - Assoggettamento a vincoli di finalizzazione - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata applicabilità dei predetti vincoli pur in assenza di finanziamenti statali al sistema sanitario sardo e conseguente violazione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Sanità pubblica - Spesa sanitaria regionale - Assoggettamento a vincoli di finalizzazione - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata applicabilità dei predetti vincoli pur in assenza di finanziamenti statali al sistema sanitario sardo e conseguente violazione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge n. 232 del 2016, impugnati dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto reg. Sardegna, 5, 117 e 119 Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006 - nella parte in cui imporrebbero vincoli di finalizzazione alla spesa sanitaria regionale applicabili anche alla ricorrente. Le disposizioni impugnate, predeterminando la destinazione di quote del fabbisogno nazionale standard, concernono il concorso dello Stato al rimborso della spesa sanitaria regionale, sicché - contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo della ricorrente - non riguardano né si applicano alla Regione Sardegna, che provvede autonomamente al finanziamento del proprio sistema sanitario e alla quale lo Stato nulla deve quindi rimborsare. Resta fermo l'obbligo per la Sardegna, al pari di tutte le altre Regioni, di rispettare, indipendentemente dalle norme impugnate, i livelli essenziali di assistenza (LEA) applicabili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge n. 232 del 2016, impugnati dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto reg. Sardegna, 5, 117 e 119 Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006 - nella parte in cui imporrebbero vincoli di finalizzazione alla spesa sanitaria regionale applicabili anche alla ricorrente. Le disposizioni impugnate, predeterminando la destinazione di quote del fabbisogno nazionale standard, concernono il concorso dello Stato al rimborso della spesa sanitaria regionale, sicché - contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo della ricorrente - non riguardano né si applicano alla Regione Sardegna, che provvede autonomamente al finanziamento del proprio sistema sanitario e alla quale lo Stato nulla deve quindi rimborsare. Resta fermo l'obbligo per la Sardegna, al pari di tutte le altre Regioni, di rispettare, indipendentemente dalle norme impugnate, i livelli essenziali di assistenza (LEA) applicabili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 393
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 397
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 400
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 401
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 408
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 409
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 836