Sentenza 80/2018 (ECLI:IT:COST:2018:80)
Massima numero 40497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
22/03/2018; Decisione del
22/03/2018
Deposito del 19/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Enti pubblici economici dipendenti o controllati dalla Regione (in specie, consorzi di bonifica) - Esenzione da ogni forma di selezione pubblica nell'assunzione del personale per cui sia richiesto il solo titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo - Denunciato contrasto con la regola dell'accesso agli impieghi amministrativi mediante concorso nonché con i principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Enti pubblici economici dipendenti o controllati dalla Regione (in specie, consorzi di bonifica) - Esenzione da ogni forma di selezione pubblica nell'assunzione del personale per cui sia richiesto il solo titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo - Denunciato contrasto con la regola dell'accesso agli impieghi amministrativi mediante concorso nonché con i principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della legge reg. Sicilia n. 12 del 1991 (introdotto dall'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 18 del 1999), censurato dal Tribunale di Catania, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui esenta gli enti pubblici economici siciliani da ogni forma di selezione pubblica nell'assunzione del personale per cui sia richiesto il solo titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo. Il giudice a quo - inferendo dalla sentenza n. 205 del 1996, cui non può invece essere attribuita portata generale, che gli enti pubblici economici regionali siano soggetti alla regola del pubblico concorso per l'assunzione del personale dipendente - tralascia di esaminare, in punto di rilevanza, le leggi reg. Sicilia n. 45 e n. 76 del 1995, le quali disciplinano la fattispecie di causa prevedendo, con riferimento ai consorzi di bonifica oggetto del giudizio principale, peculiari modalità di assunzione e di rinnovo dei contratti per i lavoratori a tempo determinato. La mancata considerazione di tale specifica disciplina - che, seppur precedente alla disposizione censurata, continua a regolamentare la materia, in base al principio per cui la legge speciale non è derogata dalla posteriore legge generale - compromette l'iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata questione, precludendone lo scrutinio. (Precedenti citati: sentenza n. 205 del 1996; sentenze n. 60 del 2015 e n. 165 del 2014, ordinanze n. 30 del 2018, n. 55 del 2017, n. 247 del 2016, n. 246 del 2016 e n. 136 del 2016).
È dichiarata inammissibile - per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della legge reg. Sicilia n. 12 del 1991 (introdotto dall'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 18 del 1999), censurato dal Tribunale di Catania, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui esenta gli enti pubblici economici siciliani da ogni forma di selezione pubblica nell'assunzione del personale per cui sia richiesto il solo titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo. Il giudice a quo - inferendo dalla sentenza n. 205 del 1996, cui non può invece essere attribuita portata generale, che gli enti pubblici economici regionali siano soggetti alla regola del pubblico concorso per l'assunzione del personale dipendente - tralascia di esaminare, in punto di rilevanza, le leggi reg. Sicilia n. 45 e n. 76 del 1995, le quali disciplinano la fattispecie di causa prevedendo, con riferimento ai consorzi di bonifica oggetto del giudizio principale, peculiari modalità di assunzione e di rinnovo dei contratti per i lavoratori a tempo determinato. La mancata considerazione di tale specifica disciplina - che, seppur precedente alla disposizione censurata, continua a regolamentare la materia, in base al principio per cui la legge speciale non è derogata dalla posteriore legge generale - compromette l'iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata questione, precludendone lo scrutinio. (Precedenti citati: sentenza n. 205 del 1996; sentenze n. 60 del 2015 e n. 165 del 2014, ordinanze n. 30 del 2018, n. 55 del 2017, n. 247 del 2016, n. 246 del 2016 e n. 136 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
30/04/1991
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione siciliana
19/08/1999
n. 18
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte