Sentenza 81/2018 (ECLI:IT:COST:2018:81)
Massima numero 41108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  20/03/2018;  Decisione del  20/03/2018
Deposito del 20/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  41109  41110  41111


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Difetto di legittimazione dell'interveniente - Inammissibilità dell'intervento.

Testo
Nel giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo nei confronti della legge reg. Veneto n. 28 del 2016, per intero e nei confronti dell'art. 4, è dichiarato inammissibile - con ordinanza letta in udienza - l'intervento di «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete» e di L. P. Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. (Precedente citato: sentenza n. 5 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  13/12/2016  n. 28  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte