Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione regionale avente contenuto precettivo - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di lesività, formulata nel giudizio principale di legittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 28 del 2016. La legge impugnata dal Governo non contiene semplici aspirazioni o enunciati meramente ottativi, ma precetti a contenuto normativo; né i suoi contenuti potrebbero mai essere interpretati come semplice espressione di una richiesta, rivolta allo Stato, di dare effettiva attuazione alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali nel territorio della Regione Veneto, in quanto essa è già stata ratificata e recepita con legge n. 302 del 1997. (Precedente citato: sentenza n. 245 del 2017).
Lo strumento di cui ogni Regione dispone per stimolare l'intervento dello Stato negli ambiti di sua competenza non è l'approvazione di una legge regionale, ma piuttosto l'iniziativa legislativa delle leggi statali, attribuita a ciascun Consiglio regionale dall'art. 121 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 170 del 2010).