Sentenza 81/2018 (ECLI:IT:COST:2018:81)
Massima numero 41109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  20/03/2018;  Decisione del  20/03/2018
Deposito del 20/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  41108  41110  41111


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizione regionale avente contenuto precettivo - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di lesività, formulata nel giudizio principale di legittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 28 del 2016. La legge impugnata dal Governo non contiene semplici aspirazioni o enunciati meramente ottativi, ma precetti a contenuto normativo; né i suoi contenuti potrebbero mai essere interpretati come semplice espressione di una richiesta, rivolta allo Stato, di dare effettiva attuazione alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali nel territorio della Regione Veneto, in quanto essa è già stata ratificata e recepita con legge n. 302 del 1997. (Precedente citato: sentenza n. 245 del 2017).

Lo strumento di cui ogni Regione dispone per stimolare l'intervento dello Stato negli ambiti di sua competenza non è l'approvazione di una legge regionale, ma piuttosto l'iniziativa legislativa delle leggi statali, attribuita a ciascun Consiglio regionale dall'art. 121 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 170 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  13/12/2016  n. 28  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 121

Altri parametri e norme interposte