Minoranze linguistiche e nazionali - Norme della Regione Veneto - Qualificazione del "popolo veneto" quale "minoranza nazionale" e conseguente disciplina - Ricorso del Governo - Violazione dei principi fondamentali di unità, indivisibilità, uguaglianza e di tutela delle minoranze linguistiche - Illegittimità costituzionale.
È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 2, 3, 5 e 6 Cost., la legge reg. Veneto n. 28 del 2016, che qualifica il "popolo veneto" come "minoranza nazionale" ai sensi della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, ratificata e recepita con legge n. 302 del 1997. Il compito di determinare gli elementi identificativi di una minoranza da tutelare non può che essere affidato alle cure del legislatore statale, in ragione della loro necessaria uniformità per l'intero territorio nazionale. I legislatori regionali e provinciali possono adottare atti normativi in materia, specialmente al fine di garantire e valorizzare l'identità culturale e il patrimonio storico delle proprie comunità, pur sempre però nel pieno rispetto di quanto determinato in materia dal legislatore statale, che si trova nella posizione più favorevole a garantire le differenze, proprio in quanto capace di garantire le comunanze e risulta, perciò, in grado di rendere compatibili pluralismo e uniformità, anche in attuazione del principio di unità e indivisibilità della Repubblica. Al legislatore regionale non è pertanto consentito configurare o rappresentare la "propria" comunità in quanto tale come "minoranza", perché riconoscere un tale potere significherebbe introdurre un elemento di frammentazione nella comunità nazionale contrario ai parametri evocati. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2010, n. 159 del 2009, n. 261 del 1995, n. 289 del 1987, n. 312 del 1983, n. 14 del 1965, n. 128 del 1963, n. 46 del 1961, n. 1 del 1961 e n. 32 del 1960).
La tutela delle minoranze è refrattaria a una rigida configurazione in termini di "materia" da collocare in una delle ripartizioni individuate nel Titolo V della seconda parte della Costituzione; la sua attuazione in via di legislazione ordinaria richiede tanto l'intervento del legislatore statale, quanto l'apporto di quello regionale, perché i principi contenuti negli artt. 2, 3 e 6 Cost. si rivolgono sempre alla "Repubblica" nel suo insieme e pertanto impegnano tutte le sue componenti - istituzionali e sociali, centrali e periferiche - nell'opera di promozione del pluralismo, dell'eguaglianza e, specificamente, della tutela delle minoranze; sicché, sul piano legislativo, l'attuazione di tali principi esige il necessario concorso della legislazione regionale con quella statale. (Precedente citato: sentenza n. 159 del 2009).
La tutela delle minoranze - garantita dall'art. 6 Cost. con specifico riferimento alle minoranze linguistiche - è espressione dei fondamentali principi del pluralismo sociale (art. 2 Cost.) e dell'eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.), che conformano l'intero ordinamento costituzionale e che per questo sono annoverati tra i suoi principi supremi, ed è considerata espressione paradigmatica di una più ampia e articolata garanzia delle identità e del pluralismo culturale, i cui principi debbono ritenersi applicabili a tutte le minoranze, siano esse religiose, etniche o nazionali, oltre che linguistiche; essa pertanto richiede l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento, sia di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività. (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2011, n. 159 del 2009, n. 15 del 1996, n. 261 del 1995, n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982).