Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - Regime di procedibilità - Punibilità d'ufficio, anziché a querela - Denunciata disparità di trattamento ed eccesso di delega - Ius superveniens - Necessità di un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (Classif. 210034).
È disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno, sez. penale, per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell’art. 635, quinto comma, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del delitto di danneggiamento di «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» (previsto e punito dall’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. in forza del rinvio all’art. 625, primo comma, n. 7, del medesimo codice). Il d.lgs. n. 31 del 2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, successivamente all’ordinanza di rimessione, ha introdotto proprio la procedibilità a querela per il delitto in esame, prevedendo, al contempo, un’apposita disciplina processuale transitoria. Va aggiunto che, con ordinanza n. 62 del 2024, la Corte costituzionale, giudicando su numerose ordinanze di rimessione sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame, ha preso atto del medesimo ius superveniens, disponendo, in modo parallelo, la restituzione degli atti ai rimettenti. (Precedente: S. 62/2024 - mass. 46059).