Sentenza 82/2018 (ECLI:IT:COST:2018:82)
Massima numero 40659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 20/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:
40660
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Personale di polizia provinciale trasferito al neoistituito servizio regionale di vigilanza - Mantenimento delle qualifiche di cui era titolare, compresa quella di agente di polizia giudiziaria - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Personale di polizia provinciale trasferito al neoistituito servizio regionale di vigilanza - Mantenimento delle qualifiche di cui era titolare, compresa quella di agente di polizia giudiziaria - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - in quanto, disponendo la conservazione delle qualifiche di cui è titolare il personale della polizia provinciale trasferito al Servizio regionale di vigilanza, comporterebbe il mantenimento anche della qualifica di agente di polizia giudiziaria. L'individuazione degli specifici compiti di vigilanza che consentono di qualificare gli operatori ad essi preposti quali agenti di polizia giudiziaria è riservata al legislatore statale, che vi ha provveduto con l'art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e con l'art. 5, comma 1, della legge n. 65 del 1986. La norma regionale censurata si limita a disporre la mera conservazione delle qualifiche discendenti dall'inquadramento giuridico del personale medesimo nell'ente di provenienza, e dunque non viola la regola secondo cui ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti indicati da leggi e regolamenti statali, né incide sulla competenza statale esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza", evocata dal ricorrente per la sua stretta connessione con la materia giurisdizione penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2017, n. 167 del 2010 e n. 185 del 1999; sentenza n. 172 del 2017, sulla stretta connessione tra le materie giurisdizione penale e "ordine pubblico e sicurezza"; sentenze n. 32 del 2017 e n. 10 del 2016, sul riordino delle funzioni amministrative provinciali in attuazione della legge n. 56 del 2014).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - in quanto, disponendo la conservazione delle qualifiche di cui è titolare il personale della polizia provinciale trasferito al Servizio regionale di vigilanza, comporterebbe il mantenimento anche della qualifica di agente di polizia giudiziaria. L'individuazione degli specifici compiti di vigilanza che consentono di qualificare gli operatori ad essi preposti quali agenti di polizia giudiziaria è riservata al legislatore statale, che vi ha provveduto con l'art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e con l'art. 5, comma 1, della legge n. 65 del 1986. La norma regionale censurata si limita a disporre la mera conservazione delle qualifiche discendenti dall'inquadramento giuridico del personale medesimo nell'ente di provenienza, e dunque non viola la regola secondo cui ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti indicati da leggi e regolamenti statali, né incide sulla competenza statale esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza", evocata dal ricorrente per la sua stretta connessione con la materia giurisdizione penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2017, n. 167 del 2010 e n. 185 del 1999; sentenza n. 172 del 2017, sulla stretta connessione tra le materie giurisdizione penale e "ordine pubblico e sicurezza"; sentenze n. 32 del 2017 e n. 10 del 2016, sul riordino delle funzioni amministrative provinciali in attuazione della legge n. 56 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 6
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte