Sentenza 82/2018 (ECLI:IT:COST:2018:82)
Massima numero 40660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 20/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:
40659
Titolo
Previdenza - Norme della Regione Veneto - Trattamenti di quiescenza e previdenza del personale della neoistituita Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Mantenimento dell'iscrizione all'INPS gestione dipendenti pubblici - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale.
Previdenza - Norme della Regione Veneto - Trattamenti di quiescenza e previdenza del personale della neoistituita Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Mantenimento dell'iscrizione all'INPS gestione dipendenti pubblici - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost., l'art. 20 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, il quale, introducendo il comma 3-bis nell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, stabilisce che il personale della neoistituita "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", inquadrato nella contrattazione collettiva delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, mantiene ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza l'iscrizione alla gestione speciale dell'INPS per i dipendenti pubblici già iscritti all'INPDAP e alla CPDEL. La disposizione impugnata dal Governo incide palesemente ed esclusivamente sulla materia della "previdenza sociale", che è assegnata a titolo esclusivo al legislatore statale e preclusa a quello regionale; né a consentire alla Regione l'esercizio della funzione legislativa in detta materia potrebbe valere (quand'anche fondato) l'argomento addotto dalla resistente, secondo cui il censurato art. 20 si limiterebbe ad esplicitare la disciplina previdenziale corrente, senza produrre effetti innovativi sull'ordinamento. (Precedente citato: sentenza n. 38 del 2018).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost., l'art. 20 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, il quale, introducendo il comma 3-bis nell'art. 12 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, stabilisce che il personale della neoistituita "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", inquadrato nella contrattazione collettiva delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, mantiene ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza l'iscrizione alla gestione speciale dell'INPS per i dipendenti pubblici già iscritti all'INPDAP e alla CPDEL. La disposizione impugnata dal Governo incide palesemente ed esclusivamente sulla materia della "previdenza sociale", che è assegnata a titolo esclusivo al legislatore statale e preclusa a quello regionale; né a consentire alla Regione l'esercizio della funzione legislativa in detta materia potrebbe valere (quand'anche fondato) l'argomento addotto dalla resistente, secondo cui il censurato art. 20 si limiterebbe ad esplicitare la disciplina previdenziale corrente, senza produrre effetti innovativi sull'ordinamento. (Precedente citato: sentenza n. 38 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte