Sentenza 83/2018 (ECLI:IT:COST:2018:83)
Massima numero 40489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 20/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40488  40490  40491  40492  40493  40494  40495


Titolo
Concorrenza - Nozione corrispondente a quella operante in ambito europeo - Portata comprensiva delle misure legislative di tutela (in senso proprio) e di promozione della concorrenza - Ascrivibilità della disciplina degli aiuti pubblici alla concorrenza nel suo profilo dinamico - Competenza statale in ordine agli aiuti idonei a incidere sull'equilibrio economico generale - Possibilità anche per le Regioni, nell'esercizio delle loro attribuzioni, di intervenire con misure di aiuto calibrate sul proprio ambito territoriale - Condizioni e limiti.

Testo

Per costante giurisprudenza costituzionale, la nozione di "concorrenza" di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost. non può non riflettere quella operante in ambito europeo, anche quando abbia riguardo al mercato di ambito nazionale o locale. Essa comprende in ogni caso sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, dirette a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). In questa seconda accezione, attraverso la "tutela della concorrenza", vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi. (Precedenti citati: sentenze n. 291 del 2012, n. 200 del 2012, n. 45 del 2010; sentenze n. 299 del 2012 e n. 401 del 2007).

La disciplina degli aiuti pubblici - o meglio delle deroghe al divieto di aiuti pubblici, compatibili con il mercato interno - rientra nell'accezione dinamica di concorrenza, la quale contempla le misure pubbliche dirette a ridurre squilibri e a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo degli assetti concorrenziali. (Precedente citato: sentenza n. 14 del 2004, sul valore interpretativo che assume la sistematica del TFUE, collocando la disciplina degli aiuti degli Stati all'interno del Titolo VII, Capo I, rubricato "Regole di concorrenza").

Il riconoscimento che la tutela della concorrenza non esclude interventi promozionali dello Stato deve raccordarsi con lo schema di riparto delle competenze legislative fissato dall'art. 117 Cost., atteso che le imprese destinatarie dei finanziamenti possono operare in settori riconducibili a materie di competenza regionale. In tale quadro, l'intervento dello Stato si giustifica quando, per l'accessibilità a tutti gli operatori e per l'impatto complessivo, è idoneo ad incidere sull'equilibrio economico generale. Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale, tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Entro questi limiti, anche le Regioni, nell'esercizio delle loro attribuzioni, possono intervenire con misure di aiuto calibrate sul proprio ambito territoriale per incentivarne lo sviluppo economico, purché coerenti con la disciplina del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2008 e n. 14 del 2004; sentenza n. 217 del 2012; da ultimo, sentenza n. 98 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte