Sentenza 83/2018 (ECLI:IT:COST:2018:83)
Massima numero 40490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 20/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40488  40489  40491  40492  40493  40494  40495


Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Veneto - Aiuti in favore dell'imprenditoria femminile - Revoca e recupero di quelli concessi - Esclusione anche quando siano venuti meno i presupposti per la loro erogazione - Non consentita deroga alla disciplina statale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 79, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, a norma del quale non si procede alla revoca e al recupero degli aiuti concessi in favore dell'imprenditoria femminile, anche quando siano venuti meno i presupposti per la loro erogazione. In ragione della finalità cui assolvono (stimolare l'espansione in tutti i segmenti di mercato delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile) e dell'ammontare delle risorse impiegate, le misure di agevolazione economica previste dalla legge n. 215 del 1992 (poi confluite negli artt. 52-55 del d.lgs. n. 198 del 2006) costituiscono un intervento di livello nazionale, come tale riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di "tutela della concorrenza", intesa nel suo profilo dinamico e promozionale. Poiché tale materia - per la sua natura trasversale - funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o residuale, era precluso alla Regione Veneto di introdurre una disciplina derogatoria della regola dettata dall'art. 20 del d.P.R. n. 314 del 2000, secondo cui le agevolazioni concesse devono essere revocate in seguito al venir meno di uno o più dei requisiti prescritti.

La tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o residuale. (Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/12/2016  n. 30  art. 79  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte