Sentenza 83/2018 (ECLI:IT:COST:2018:83)
Massima numero 40492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 20/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40488  40489  40490  40491  40493  40494  40495


Titolo
Ricorso in via principale - Prospettata violazione di principi comunitari in materia di concorrenza - Specifico richiamo al contenuto di decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ritenute pertinenti - Insussistenza di motivazione per relationem - Sufficiente chiarezza e completezza della censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità per inadeguata prospettazione dei motivi di contrasto dell'impugnato art. 83 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 con i principi comunitari in materia di concorrenza. Le motivazioni addotte a sostegno di tale censura superano la soglia minima di chiarezza e di completezza alla quale è subordinata l'ammissibilità delle impugnazioni in via principale, atteso che il ricorrente - lungi dal motivare per relationem - ha richiamato specificamente, nel corpo della motivazione, le ragioni esposte in alcune decisioni dell'AGCM e ne ha affermato la pertinenza al caso in esame.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione per relationem è lesiva del principio di autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio quando una censura sia sviluppata in atti diversi dal ricorso o dall'ordinanza in cui essa è contenuta (come nel caso di motivazione con rinvio ad altro ricorso o ad altra ordinanza di rimessione). (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2011, n. 197 del 2010, n. 143 del 2010 e n. 40 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/12/2016  n. 30  art. 83  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte