Ricorso in via principale - Prospettata violazione di principi comunitari in materia di concorrenza - Specifico richiamo al contenuto di decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ritenute pertinenti - Insussistenza di motivazione per relationem - Sufficiente chiarezza e completezza della censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità per inadeguata prospettazione dei motivi di contrasto dell'impugnato art. 83 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 con i principi comunitari in materia di concorrenza. Le motivazioni addotte a sostegno di tale censura superano la soglia minima di chiarezza e di completezza alla quale è subordinata l'ammissibilità delle impugnazioni in via principale, atteso che il ricorrente - lungi dal motivare per relationem - ha richiamato specificamente, nel corpo della motivazione, le ragioni esposte in alcune decisioni dell'AGCM e ne ha affermato la pertinenza al caso in esame.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione per relationem è lesiva del principio di autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio quando una censura sia sviluppata in atti diversi dal ricorso o dall'ordinanza in cui essa è contenuta (come nel caso di motivazione con rinvio ad altro ricorso o ad altra ordinanza di rimessione). (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2011, n. 197 del 2010, n. 143 del 2010 e n. 40 del 2007).