Sentenza 83/2018 (ECLI:IT:COST:2018:83)
Massima numero 40493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 20/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Titolo
Impresa e imprenditore - Discriminazione tra imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale - Contrasto con il principio di uguaglianza, con il divieto di misure limitative della libera circolazione di cose e persone tra le Regioni, con la libertà di prestazione dei servizi, con la libertà di iniziativa economica e con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza.
Impresa e imprenditore - Discriminazione tra imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale - Contrasto con il principio di uguaglianza, con il divieto di misure limitative della libera circolazione di cose e persone tra le Regioni, con la libertà di prestazione dei servizi, con la libertà di iniziativa economica e con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza.
Testo
Secondo la giurisprudenza costituzionale, discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), nonché con il principio (ex art. 120, primo comma, Cost.) a tenore del quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni e non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Da tali principi consegue il divieto per i legislatori regionali di frapporre ostacoli di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi Paese dell'Unione europea). Le norme che impongono barriere "protezionistiche" di natura territoriale si traducono altresì in una limitazione della libertà di iniziativa economica, violando anche il principio di cui all'art. 41 Cost. Infine, norme introduttive di barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, violano l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) e di tutela della concorrenza; ciò è stato ribadito con specifico riguardo a disposizioni regionali che, prevedendo requisiti territoriali per l'iscrizione di imprenditori in ruoli tenuti da enti pubblici, favorivano i richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento (id est di non discriminazione), sotteso alla previsione dell'art. 49 TFUE (in tema di libertà di stabilimento) nonché, se tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) e di tutela della concorrenza. (Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2013, n. 339 del 2011, n. 213 del 2011, n. 340 del 2010, n. 180 del 2010, n. 124 del 2010, n. 391 del 2008, n. 64 del 2007, n. 440 del 2006 e n. 207 del 2001).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), nonché con il principio (ex art. 120, primo comma, Cost.) a tenore del quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni e non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Da tali principi consegue il divieto per i legislatori regionali di frapporre ostacoli di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi Paese dell'Unione europea). Le norme che impongono barriere "protezionistiche" di natura territoriale si traducono altresì in una limitazione della libertà di iniziativa economica, violando anche il principio di cui all'art. 41 Cost. Infine, norme introduttive di barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, violano l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) e di tutela della concorrenza; ciò è stato ribadito con specifico riguardo a disposizioni regionali che, prevedendo requisiti territoriali per l'iscrizione di imprenditori in ruoli tenuti da enti pubblici, favorivano i richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento (id est di non discriminazione), sotteso alla previsione dell'art. 49 TFUE (in tema di libertà di stabilimento) nonché, se tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) e di tutela della concorrenza. (Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2013, n. 339 del 2011, n. 213 del 2011, n. 340 del 2010, n. 180 del 2010, n. 124 del 2010, n. 391 del 2008, n. 64 del 2007, n. 440 del 2006 e n. 207 del 2001).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 120
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 49