Sentenza 83/2018 (ECLI:IT:COST:2018:83)
Massima numero 40494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 20/04/2018; Pubblicazione in G. U. 26/04/2018
Massime associate alla pronuncia:  40488  40489  40490  40491  40492  40493  40495


Titolo
Banche e istituti di credito - Norme della Regione Veneto - Crediti a favore delle piccole e medie imprese - Attività di controgaranzia del fondo statale istituito presso mediocredito centrale spa - Restrizione a favore dei soli consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. confidi) "aventi sede operativa in Veneto" - Vincolo alla Giunta regionale di avviare una procedura in tal senso presso la conferenza unificata - Discriminazione tra imprese sulla base di un mero elemento di localizzazione territoriale, lesione della libertà di circolazione tra Regioni e di prestazione dei servizi, della libertà di iniziativa economica e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'49 TFUE, degli artt. 3 e 120 Cost. e dell'art. 41 Cost. - l'art. 83, comma 1, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, limitatamente alle parole "aventi sede operativa in Veneto". La norma impugnata dal Governo - nel vincolare la Giunta regionale ad avviare presso la Conferenza unificata le procedure per limitare, nel territorio veneto, l'intervento del Fondo statale di garanzia istituito presso Mediocredito Centrale spa alla sola controgaranzia delle garanzie emesse a favore delle piccole e medie imprese dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. confidi) "aventi sede operativa in Veneto" - comporta che i confidi privi del requisito della sede operativa in Veneto, ma intenzionati a fornire garanzie in favore delle PMI operanti in quel territorio, non potrebbero beneficiare dell'intervento in controgaranzia del fondo statale, ed è quindi idonea a determinare una discriminazione tra imprese sulla base di un mero elemento di localizzazione territoriale (la sede operativa in Veneto), atto a frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione di servizi in un determinato ambito territoriale da parte di imprenditori privi del requisito legislativamente richiesto, creando il rischio di una compartimentazione regionale del mercato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  30/12/2016  n. 30  art. 83  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 49