Bilancio e contabilità pubblica - Risorse versate al bilancio dello Stato nella fase di passaggio delle funzioni non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane - Riassegnazione alle Regioni e agli enti locali subentranti nelle medesime funzioni - Omessa previsione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Genericità del ricorso e carattere discrezionale dell'intervento additivo richiesto - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per genericità del ricorso e per richiesta di intervento additivo integrante scelte discrezionali, la questione di legittimità costituzionale della legge n. 232 del 2016, impugnata nell'intero suo testo dalla Regione Lombardia - in riferimento all'art. 119, primo, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto non prevede alcuna riassegnazione, a favore delle Regioni e degli enti locali subentrati nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse sottratte a Province e Città metropolitane per effetto dell'art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge n. 190 del 2014. La ricorrente non indica né l'entità del trasferimento richiesto né i relativi beneficiari, mentre avrebbe dovuto specificare l'intervento sollecitato e offrire una descrizione concreta e documentata della manovra di riassegnazione delle risorse, atteso che quest'ultima è priva di qualsivoglia automatismo e non si risolve in una mera operazione contabile, ricollegandosi invece alla finalità non secondaria di riduzione della spesa perseguita dalla riforma. Inoltre, l'intervento additivo invocato comporta scelte - in ordine alle modalità, al quantum e ai tempi - che rientrano nella discrezionalità del legislatore statale, la quale si estende anche al quomodo, essendo ogni legge - e non necessariamente la legge di bilancio impugnata - potenzialmente idonea a soddisfare le pretese finanziarie derivanti dalla riforma. Va nondimeno ribadita l'esistenza - alla stregua dell'art. 1, comma 97, lett. b), della legge n. 56 del 2014 e della logica stessa del processo di riordino delle funzioni provinciali non fondamentali - la sussistenza di un dovere di rifinanziamento degli enti nuovi titolari di dette funzioni, delle quali la riforma non deve comportare una compromissione. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2016 e n. 205 del 2016).
Le scelte di bilancio comportano decisioni di natura politico-economica che, in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e delle aule assembleari, in quanto, essendo frutto di un'insindacabile discrezionalità politica, esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimità costituzionale, pur non potendo costituire una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità. (Precedente citato: sentenza n. 188 del 2015).