Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere (entro 15 giorni a pena di decadenza) la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento rispetto al giudizio abbreviato, al patteggiamento e al giudizio direttissimo - Omessa descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, difetto di motivazione sulla rilevanza e motivazione carente sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa descrizione delle fattispecie di causa e difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., censurato dai Tribunali di Pisa e di Ivrea, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova entro 15 giorni dalla notifica del predetto decreto a pena di decadenza, come invece previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. Difetta la motivazione sulla rilevanza, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione non contengono alcuna descrizione dei fatti oggetto dei giudizi principali, limitandosi a indicare numericamente le disposizioni che prevedono i reati contestati all'imputato, senza neppure riportare i relativi capi di imputazione; ed altresì in quanto l'ordinanza del Tribunale di Pisa annovera, tra quelli contestati, un reato per il quale non è applicabile la sospensione con messa alla prova. Inoltre, in punto di non manifesta infondatezza il Tribunale di Ivrea si limita a richiamare genericamente il contenuto della sentenza n. 201 del 2016 (in tema di decreto penale di condanna), senza indicare le ragioni dell'asserita violazione dell'art. 24 Cost., evocato solo indirettamente. (Precedenti citati: ordinanze n. 210 del 2017, n. 46 del 2017 e n. 237 del 2016, sulla inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza).
Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem [in specie, con generico richiamo al contenuto di una sentenza costituzionale]: dato il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo deve rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene la questione non manifestamente infondata, facendole proprie. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2015 e n. 7 del 2014; ordinanze n. 20 del 2014 e n. 175 del 2013).