Lavoro e occupazione - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Condanna del datore di lavoro a corrispondere la relativa indennità - Lamentata sua natura risarcitoria anziché retributiva - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, sollevata dal Tribunale di Trento, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui a suo avviso attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva e fino alla effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima. La norma censurata - che muove dalla premessa ermeneutica consolidata, a tenore della quale il rapporto di lavoro affetto da nullità può rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. unicamente nel caso, e per il periodo, in cui il rapporto stesso abbia avuto materiale esecuzione - non è irragionevole, bensì coerente al contesto della fattispecie disciplinata, connotata dalla correlazione di detta indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente. Il ragguaglio dell'indennità sostitutiva all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore è, a sua volta, coerente alla qualificazione risarcitoria della fattispecie in esame, per cui viene in rilievo il "lucro cessante" - il mancato guadagno subito dal lavoratore per effetto, prima, del licenziamento illegittimamente intimato e, poi, della mancata riassunzione - coerentemente rapportato a quanto il dipendente avrebbe percepito se, senza il licenziamento, avesse continuato a lavorare e poi se, dopo l'annullamento di questo, fosse stato riassunto in esecuzione dell'ordine di reintegrazione imposto dal giudice. Neppure sussiste l'ulteriore vulnus sotto il profilo della disparità di trattamento che deriverebbe tra il datore di lavoro che medio tempore adempia all'ordine di reintegrazione del dipendente e il datore di lavoro che viceversa non vi ottemperi, limitandosi a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria. Se è pur vero che il primo non avrà titolo a ripetere le retribuzioni corrisposte al dipendente all'interno del periodo in questione, mentre il secondo potrà ripetere l'indennità risarcitoria versatagli una volta accertata la legittimità del licenziamento, si tratta di due situazioni non omogenee e non suscettibili per ciò di entrare in comparazione, considerando anche che il datore di lavoro, ove messo in mora, dal lavoratore, può andare, a sua volta, incontro alla richiesta risarcitoria che, secondo i principi generali delle obbligazioni (artt. 1206 e 1207, secondo comma, cod. civ.), nei suoi confronti, formuli il lavoratore medesimo, per il danno conseguente al mancato reinserimento nell'organizzazione del lavoro, nel periodo intercorrente dalla statuizione di annullamento del licenziamento a quello della sua successiva riforma.
Secondo la nozione di retribuzione ricavabile dalla Costituzione (art. 36) e dal codice civile (artt. 2094 e 2099), il diritto a percepirla sussiste solo in ragione (e in proporzione) della eseguita prestazione lavorativa.