Bilancio e contabilità pubblica - Obbligo di istituzione, da parte delle Regioni, di un unico ente per l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio - Violazione della competenza legislativa regionale in relazione all'organizzazione amministrativa della Regione e al diritto allo studio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., l'art. 1, commi 269, 270 e 272, della legge n. 232 del 2016, che pone in capo alle Regioni l'obbligo di organizzare il sistema di erogazione dei servizi di diritto allo studio attraverso un unico ente. Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto incidono su ambiti in cui può esercitarsi la competenza legislativa regionale, quali l'organizzazione amministrativa della Regione e il diritto allo studio; esse, richiamando generiche esigenze di razionalizzazione organizzativa, contengono una previsione puntuale e specifica, che non lascia alcun margine di attuazione (se non riguardo alla struttura organizzativa dell'ente), né si presenta coessenziale all'esigenza di razionalizzare l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio, esulando dalla competenza statale attinente ai principi di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 293 del 2012, n. 61 del 2011, n. 299 del 2010, n. 134 del 2010, n. 95 del 2008, n. 50 del 2008, n. 387 del 2007, n. 300 del 2005 e n. 33 del 2005).
Al fine d'individuare l'ambito di competenza su cui le disposizioni incidono, l'autoqualificazione legislativa non è vincolante, e occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2017, n. 188 del 2014, n. 39 del 2014, n. 203 del 2012, n. 182 del 2011, n. 207 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 169 del 2007).
Lo Stato può imporre limitazioni all'autonomia di spesa degli enti, purché preveda solo un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente - lasciando alle Regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa - e le suddette limitazioni abbiano il carattere della transitorietà. (Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2016, n. 156 del 2015, n. 23 del 2014, n. 236 del 2013, n. 139 del 2012, n. 159 del 2008, n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004).
Una lettura estensiva dei principi di coordinamento finanziario, tale da ricondurre a essi anche talune misure recanti vincoli specifici, è possibile solo in caso di misure che non stabiliscano direttamente il mezzo attraverso cui conseguire il risultato, limitandosi a fissare soglie ed obiettivi di riduzione di costi, nonché a prevedere indicatori in base a cui adottare interventi di riordino, cosicché l'intreccio con le competenze regionali comporti che gli interventi siano realizzati mediante procedure concertate con le Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017, n. 236 del 2013 e n. 237 del 2009).
Il diritto allo studio - che, quale diritto sociale, costituisce uno degli ambiti in cui lo Stato può esercitare la competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. - può essere invocato solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione. (Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2016, n. 10 del 2010, n. 328 del 2006, n. 285 del 2005, n. 120 del 2005 e n. 423 del 2004).