Sentenza 87/2018 (ECLI:IT:COST:2018:87)
Massima numero 40647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  20/03/2018;  Decisione del  20/03/2018
Deposito del 26/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40645  40646  40648  40649  40650


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione da parte della Regione di norma la cui applicazione non è stata lesiva delle competenze ad essa costituzionalmente riconosciute - Possibilità di lesione in successive applicazioni - Sussistenza dell'interesse a ricorrere.

Testo
Non viene meno l'interesse a ricorrere della Regione, né incide sulla cessazione della materia del contendere, il fatto che la norma impugnata sia stata applicata in modo non lesivo delle attribuzioni regionali, ogni volta che essa, anche se di natura transitoria, possa ancora trovare applicazione. (Nella specie, sussiste l'interesse della Regione Veneto a impugnare l'art. 1, comma 271, della legge n. 232 del 2016, benché il decreto interministeriale da essa previsto sia stato adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ritenuta comunque opportuna, in quanto la disposizione di legge impugnata, suscettibile di nuova applicazione, preveda il mero parere).

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 271

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte