Bilancio e contabilità pubblica - Risorse assegnate alle Regioni derivanti dal fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio - Determinazione, in via transitoria, dei fabbisogni finanziari regionali mediante decreto interministeriale, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, anziché dell'intesa - Violazione della competenza legislativa regionale in materia di diritto allo studio e del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. e del principio di leale collaborazione, l'art. 1, comma 271, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato», anziché «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». La disciplina impugnata dalla Regione Veneto incide direttamente sull'assetto organizzativo e gestorio demandato alla potestà legislativa regionale in materia di diritto allo studio e non può essere ascritta alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sebbene persegua anche il fine di assicurare gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di un diritto sociale. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 211 del 2016, n. 147 del 2016, n. 125 del 2015, n. 273 del 2013, n. 232 del 2011, n. 168 del 2008, n. 94 del 2008 e n. 222 del 2005).
Se la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) è un obbligo del legislatore statale, la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni. La dialettica tra Stato e Regioni, dunque, dovrebbe consistere in un leale confronto sui fabbisogni e sui costi che incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della disciplina e della dimensione della fiscalità territoriale nonché dell'intreccio di competenze statali e regionali in questo delicato ambito materiale. Tale intreccio di competenze non può non risolversi, nel rispetto dei canoni della leale collaborazione, attraverso l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 169 del 2017, n. 251 del 2016, n. 63 del 2016, n. 21 del 2016, n. l del 2016, n. 273 del 2013, n. 297 del 2012, n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 94 del 2008, n. 50 del 2008, n. 134 del 2006, n. 222 del 2005 e n. 423 del 2004).