Sentenza 87/2018 (ECLI:IT:COST:2018:87)
Massima numero 40649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
20/03/2018; Decisione del
20/03/2018
Deposito del 26/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione da parte della Regione di norma la cui applicazione non è stata lesiva delle competenze ad essa costituzionalmente riconosciute - Possibilità di lesione in successive applicazioni - Sussistenza dell'interesse a ricorrere.
Ricorso in via principale - Impugnazione da parte della Regione di norma la cui applicazione non è stata lesiva delle competenze ad essa costituzionalmente riconosciute - Possibilità di lesione in successive applicazioni - Sussistenza dell'interesse a ricorrere.
Testo
Non viene meno l'interesse della Regione a ricorrere quando la norma impugnata, benché disapplicata, potrebbe trovare comunque una, seppur limitata, applicazione, qualora il legislatore statale provveda a darvi attuazione. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente l'interesse della Regione Veneto a impugnare l'art. 1, comma 275, della legge n. 232 del 2016, benché la disposizione impugnata sia stata sinora disapplicata e sostanzialmente svuotata dai successivi interventi del legislatore statale).
Non viene meno l'interesse della Regione a ricorrere quando la norma impugnata, benché disapplicata, potrebbe trovare comunque una, seppur limitata, applicazione, qualora il legislatore statale provveda a darvi attuazione. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente l'interesse della Regione Veneto a impugnare l'art. 1, comma 275, della legge n. 232 del 2016, benché la disposizione impugnata sia stata sinora disapplicata e sostanzialmente svuotata dai successivi interventi del legislatore statale).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 275
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte