Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese - Irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, della libera concorrenza e della libertà di stabilimento - Illegittimità costituzionale. (Classif. 253003).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49 TFUE, l’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come conv. La disposizione censurata dalla Corte costituzionale, quale giudice a quo, nel corso del giudizio iscritto al n. 20 reg. ric. 2023, con ordinanza n. 35 del 2024 – in forza dell’evidente rapporto di necessaria pregiudizialità rispetto alla decisione del ricorso sull’art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023 impugnato dal Governo – non consente il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese, così bloccando per un tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni, stante la perdurante inoperatività del suddetto archivio informatico. La configurazione della disposizione censurata – non incidendo sul presente giudizio il decreto n. 203 del 2024, che definisce le modalità di attivazione dell’anzidetto registro informatico, dal momento che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa in ragione della sua struttura, a prescindere dalle evenienze di fatto e dalle circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione – consente all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente bloccando, con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico. Se, dunque, la disposizione censurata è stata ritenuta non irragionevole in una logica “statica”, essa risulta irragionevole e non proporzionata dal punto di vista “dinamico”, vista la netta contraddittorietà intrinseca tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere, di realizzare in breve tempo una mappatura delle imprese titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di quelle titolari (a mercato fermo) di autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC. Ciò, inoltre, danneggiando la popolazione anziana e fragile, compromettendo le esigenze di accesso a una mobilità veloce e recando danno al turismo e all’immagine internazionale dell’Italia. Parimenti, essa ha consentito e consente all’autorità amministrativa di erigere una indebita barriera all’entrata, precludendo la concorrenza per il mercato, in un settore già da tempo caratterizzato da una inadeguata apertura all’ingresso di nuovi soggetti. Infine, è violata anche la libertà di stabilimento senza che sia ravvisabile un proporzionato motivo di interesse generale a sua giustificazione. (Precedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 8/2024 - mass. 45947; S. 195/2022 - mass. 45011; S. 7/2021 - mass. 43554; S. 56/2020 - mass. 42162).