Bilancio e contabilità pubblica - Borse di studio nazionali - Determinazione delle modalità di bando - Mancato coinvolgimento delle Regioni nella forma dell'intesa - Violazione dell'autonomia amministrativa regionale in materia di organizzazione regionale e diritto allo studio, nonché del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, l'art. 1, comma 275, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che la «Fondazione Articolo 34», entro il 30 aprile di ogni anno, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». La disposizione impugnata dalla Regione Veneto incide direttamente su competenze regionali e configura una "chiamata in sussidiarietà", giustificata dall'esigenza di rafforzare, in modo uniforme sul territorio nazionale, l'effettività del diritto allo studio. Tuttavia, la fase amministrativa che, sulla base dei criteri individuati dalla legge, si conclude con l'erogazione delle borse di studio, limita il coinvolgimento delle Regioni alla mera audizione della Conferenza Stato-Regioni, senza che siano correttamente rispettati i canoni di leale collaborazione richiesti per la "chiamata in sussidiarietà", individuati nello strumento dell'intesa. (Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 7 del 2016, n. 33 del 2011, n. 278 del 2010, n. 383 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la potestà statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni può consentire l'erogazione di provvidenze ai cittadini o la gestione di sovvenzioni direttamente da parte dello Stato in materie di competenza regionale solo in circostanze eccezionali, quando ciò risulti necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 273 del 2013, n. 62 del 2013, n. 203 del 2012, n. 121 del 2010 e n. 10 del 2010).