Sentenza 88/2018 (ECLI:IT:COST:2018:88)
Massima numero 40121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/03/2018; Decisione del
21/03/2018
Deposito del 26/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione delle ragioni di censura - Adesione del rimettente al contenuto di precedente pronuncia costituzionale - Insussistenza di motivazione per relationem - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione delle ragioni di censura - Adesione del rimettente al contenuto di precedente pronuncia costituzionale - Insussistenza di motivazione per relationem - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di argomentazione sui parametri evocati, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, sollevate in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della CEDU. Le ordinanze di rimessione riproducono per sintesi il contenuto della sentenza n. 30 del 2014, riportandone ampi stralci, e individuano in maniera sufficientemente chiara e adeguata le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale della norma censurata, dovendo perciò escludersi che si tratti di un caso di motivazione per relationem. Non può ritenersi che la motivazione sia per relationem quando il rimettente abbia pienamente ottemperato all'obbligo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 7 del 2014, n. 234 del 2011 e n. 143 del 2010; ordinanze n. 175 del 2013, n. 239 del 2012 e n. 65 del 2012).
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di argomentazione sui parametri evocati, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, sollevate in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della CEDU. Le ordinanze di rimessione riproducono per sintesi il contenuto della sentenza n. 30 del 2014, riportandone ampi stralci, e individuano in maniera sufficientemente chiara e adeguata le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale della norma censurata, dovendo perciò escludersi che si tratti di un caso di motivazione per relationem. Non può ritenersi che la motivazione sia per relationem quando il rimettente abbia pienamente ottemperato all'obbligo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 7 del 2014, n. 234 del 2011 e n. 143 del 2010; ordinanze n. 175 del 2013, n. 239 del 2012 e n. 65 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge
24/03/2001
n. 89
art. 4
co.
decreto-legge
22/06/2012
n. 83
art. 55
co. 1
legge
07/08/2012
n. 134
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6 paragrafo 1
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 13