Sentenza 88/2018 (ECLI:IT:COST:2018:88)
Massima numero 40122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/03/2018;  Decisione del  21/03/2018
Deposito del 26/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40120  40121  40123  40124


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione della norma da applicare - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per erronea individuazione della norma oggetto di censura, delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001. Il rimettente è chiamato a fare applicazione esclusivamente della norma denunciata, laddove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, e pertanto correttamente non ha incluso nella denuncia di incostituzionalità l'art. 3, comma 6, della medesima legge, che vieta la reiterazione delle domande di riparazione in tutto o in parte già respinte, non dovendo applicare tale norma, neppure in combinato disposto con quella della cui legittimità dubita.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 4  co. 

decreto-legge  22/06/2012  n. 83  art. 55  co. 1

legge  07/08/2012  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte