Prospettazione della questione incidentale - Premessa ermeneutica del rimettente in punto di rilevanza - Conformità al diritto vivente e al tenore letterale della norma - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza e per mancato esperimento di un'interpretazione adeguatrice, delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001. La mancata considerazione, da parte del rimettente, della possibilità che la conclusione del giudizio presupposto, sopraggiunta in corso di causa, consenta di sindacare nel merito la domanda di indennizzo per eccessiva durata del processo, trova conforto sul piano del diritto vivente e su quello letterale, laddove, sia nella rubrica che nel precetto, l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 fa richiamo alla sua "proponibilità". Inoltre, la definizione del giudizio presupposto non attiene al contenuto intrinseco della domanda, ma risulta a esso esterna, con ciò dovendosi escludere che si tratti di una condizione dell'azione, la cui sussistenza andrebbe valutata al momento della decisione. (Precedente citato: sentenza n. 30 del 2014).
Il giudice a quo non è tenuto a motivare l'impraticabilità dell'interpretazione adeguatrice incompatibile con il diritto vivente. (Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016).