Sentenza 88/2018 (ECLI:IT:COST:2018:88)
Massima numero 40124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/03/2018;  Decisione del  21/03/2018
Deposito del 26/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40120  40121  40122  40123


Titolo
Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Proponibilità della domanda in pendenza del procedimento presupposto - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, del giusto processo, nonché dell'equo processo garantito dalla CEDU - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU - l'art. 4 della legge n. 89 del 2001, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. d), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in legge n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto. Il legislatore non ha posto riparo al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato dalla sentenza n. 30 del 2014, poiché i rimedi preventivi introdotti nella legge Pinto dall'art. 1, commi 777, 781 e 782, della legge n. 208 del 2015 - volti ad accelerare i processi che al 31 ottobre 2016 non abbiano ancora raggiunto una durata irragionevole né siano stati assunti in decisione - non sono destinati a operare in tutte le ipotesi (tra cui quelle al vaglio nei giudizi a quibus) nelle quali, a quella data, la durata del processo abbia superato la soglia della ragionevolezza, risultando quindi privi di effettività rispetto ad essa. Rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l'attivazione dell'unico strumento disponibile (fino all'introduzione di quelli preventivi) per rimediare alla ragionevole durata del processo, seppure a posteriori e per equivalente, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale è concepito, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina. Né la pronuncia additiva può essere impedita dalle peculiarità con cui la legge Pinto conforma il diritto all'equa riparazione, collegandolo, nell'an e nel quantum, all'esito del giudizio in cui l'eccessivo ritardo è maturato. (Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2014 e n. 3 del 1997).

Posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma omette di prevedere, spettando, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione. (Precedente citato: sentenza n. 113 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 4  co. 

decreto-legge  22/06/2012  n. 83  art. 55  co. 1

legge  07/08/2012  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  paragrafo 1

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 13