Sentenza 89/2018 (ECLI:IT:COST:2018:89)
Massima numero 40739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
22/03/2018; Decisione del
22/03/2018
Deposito del 26/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Titolo
Incindentalità della questione sollevata dal giudice - Non sovrapponibilità dell'oggetto del giudizio incidentale rispetto a quello del giudizio principale - Ammissibilità delle questioni.
Incindentalità della questione sollevata dal giudice - Non sovrapponibilità dell'oggetto del giudizio incidentale rispetto a quello del giudizio principale - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Vanno ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sicilia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015. L'esame delle ordinanze di rimessione rende evidente, per un verso, che la verifica di legittimità costituzionale richiesta assume rilievo pregiudiziale rispetto all'annullamento degli atti impugnati innanzi al rimettente e, per altro verso, che proprio il petitum volto all'annullamento dei medesimi atti consente di escludere la sovrapponibilità di oggetto tra giudizi principali e incidente di legittimità costituzionale, così da non evidenziare vizi della motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate. (Precedente citato: sentenza n. 236 del 2017).
Vanno ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sicilia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015. L'esame delle ordinanze di rimessione rende evidente, per un verso, che la verifica di legittimità costituzionale richiesta assume rilievo pregiudiziale rispetto all'annullamento degli atti impugnati innanzi al rimettente e, per altro verso, che proprio il petitum volto all'annullamento dei medesimi atti consente di escludere la sovrapponibilità di oggetto tra giudizi principali e incidente di legittimità costituzionale, così da non evidenziare vizi della motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate. (Precedente citato: sentenza n. 236 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
07/05/2015
n. 9
art. 83
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte