Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Siciliana - Contributo annuo a carico dei soggetti esercenti l'attività di cava - Criteri di determinazione - Denunciata violazione del principio della capacità contributiva - Insussistenza - Natura non tributaria del canone - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Sicilia in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, relativo ai criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. Tale canone in oggetto è privo della funzione genericamente contributiva al bilancio degli enti interessati o commutativa di un servizio, che caratterizza i tributi. Esso - legato all'insieme di competenze amministrative correlate all'attività estrattiva, nonché alle sue caratteristiche, tali da incidere sulla salubrità e integrità ambientale del territorio interessato - si fonda nell'esigenza di indennizzare la collettività per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, al quale corrisponde uno specifico onere delle amministrazioni interessate quanto al ripristino delle condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione, nonché a parametri di determinazione estranei ai profili di redditività propri della relativa attività produttiva. (Precedenti citati: sentenza n. 52 del 2018; ordinanze n. 166 del 2015, n. 204 del 2015 e n. 387 del 1990).
Per costante giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. (Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2017 e n. 236 del 2017).