Sentenza 89/2018 (ECLI:IT:COST:2018:89)
Massima numero 40740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  22/03/2018;  Decisione del  22/03/2018
Deposito del 26/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40738  40739  40741  40742  40743  40744


Titolo
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Siciliana - Contributo annuo a carico dei soggetti esercenti l'attività di cava - Criteri di determinazione - Denunciata violazione del principio della capacità contributiva - Insussistenza - Natura non tributaria del canone - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Sicilia in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, relativo ai criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. Tale canone in oggetto è privo della funzione genericamente contributiva al bilancio degli enti interessati o commutativa di un servizio, che caratterizza i tributi. Esso - legato all'insieme di competenze amministrative correlate all'attività estrattiva, nonché alle sue caratteristiche, tali da incidere sulla salubrità e integrità ambientale del territorio interessato - si fonda nell'esigenza di indennizzare la collettività per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, al quale corrisponde uno specifico onere delle amministrazioni interessate quanto al ripristino delle condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione, nonché a parametri di determinazione estranei ai profili di redditività propri della relativa attività produttiva. (Precedenti citati: sentenza n. 52 del 2018; ordinanze n. 166 del 2015, n. 204 del 2015 e n. 387 del 1990).

Per costante giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. (Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2017 e n. 236 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  07/05/2015  n. 9  art. 83  co. 

legge della Regione siciliana  15/05/2013  n. 9  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte