Sentenza 89/2018 (ECLI:IT:COST:2018:89)
Massima numero 40741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
22/03/2018; Decisione del
22/03/2018
Deposito del 26/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Titolo
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Siciliana - Contributo annuo a carico dei soggetti esercenti l'attività di cava - Criteri di determinazione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Siciliana - Contributo annuo a carico dei soggetti esercenti l'attività di cava - Criteri di determinazione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per la Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, relativo ai criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. La disposizione censurata non realizza la prospettata disuguaglianza tra le imprese che esercitano l'attività di estrazione, perché il canone in esame non si collega alla diversa possibilità di rendimento dell'attività, in ragione del maggior valore di mercato del materiale estratto, bensì all'esigenza di compensare il costo amministrativo ed il disagio ambientale conseguenti alla attività di cava. Infatti, nei criteri di determinazione del canone introdotti dalla novella - che persegue anche l'obiettivo di individuare il metodo applicativo più idoneo a garantire una puntuale esazione del dovuto - viene data rilevanza essenziale alla deturpazione del paesaggio, correlata alla quantità di superficie interessata dall'attività di scavo; e, nell'ottica indennitaria, si tempera il relativo parametro coniugandolo con il riferimento ai volumi di estrazione autorizzati, ancor più concretamente indicativi dell'effettiva modificazione ambientale assentita. (Precedente citato: sentenza n. 290 del 2010).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per la Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, relativo ai criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. La disposizione censurata non realizza la prospettata disuguaglianza tra le imprese che esercitano l'attività di estrazione, perché il canone in esame non si collega alla diversa possibilità di rendimento dell'attività, in ragione del maggior valore di mercato del materiale estratto, bensì all'esigenza di compensare il costo amministrativo ed il disagio ambientale conseguenti alla attività di cava. Infatti, nei criteri di determinazione del canone introdotti dalla novella - che persegue anche l'obiettivo di individuare il metodo applicativo più idoneo a garantire una puntuale esazione del dovuto - viene data rilevanza essenziale alla deturpazione del paesaggio, correlata alla quantità di superficie interessata dall'attività di scavo; e, nell'ottica indennitaria, si tempera il relativo parametro coniugandolo con il riferimento ai volumi di estrazione autorizzati, ancor più concretamente indicativi dell'effettiva modificazione ambientale assentita. (Precedente citato: sentenza n. 290 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
07/05/2015
n. 9
art. 83
co.
legge della Regione siciliana
15/05/2013
n. 9
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte