Sentenza 89/2018 (ECLI:IT:COST:2018:89)
Massima numero 40742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  22/03/2018;  Decisione del  22/03/2018
Deposito del 26/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40738  40739  40740  40741  40743  40744


Titolo
Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Siciliana - Contributo annuo a carico dei soggetti esercenti l'attività di cava - Applicazione retroattiva delle nuove modalità di calcolo - Denunciata violazione degli obblighi convenzionali - Carenza di argomentazione - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR per la Sicilia in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU - dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, disponendo l'efficacia retroattiva dei nuovi criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. Il parametro risulta richiamato solo nominalmente dal rimettente, che non ha argomentato sul punto.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  07/05/2015  n. 9  art. 83  co. 

legge della Regione siciliana  15/05/2013  n. 9  art. 12  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1