Sentenza 89/2018 (ECLI:IT:COST:2018:89)
Massima numero 40744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  22/03/2018;  Decisione del  22/03/2018
Deposito del 26/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40738  40739  40740  40741  40742  40743


Titolo
Affidamento nella sicurezza giuridica - Valore di elemento fondamentale dello stato di diritto - Portata nell'ordinamento costituzionale italiano - Impedimento non assoluto né inderogabile alla possibilità per il legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, pur se aventi ad oggetto diritti soggettivi perfetti - Divieto di trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti - Necessità di tutelare l'affidamento consolidato dal tempo, tale da non rendere prevedibile mutamenti retroattivi della posizione consolidata.

Testo
L'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto e trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma non già in termini assoluti e inderogabili. La sua tutela non comporta che sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, e ciò anche se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), fermo restando tuttavia che dette disposizioni non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino. Tale affidamento postula, tuttavia, il consolidamento nel tempo della situazione normativa che ha generato la posizione giuridica incisa dal nuovo assetto regolatorio, sia perché protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Se, dunque, interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi in grado di comprimere posizioni consolidate, è comunque necessario, per un verso, che l'incidenza peggiorativa non sia sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito nell'interesse della collettività e, per altro verso, che l'intervento di modifica sia prevedibile, non potendosi tollerare mutamenti retroattivi del tutto inaspettati. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 64 del 2014; n. 1 del 2011; n. 302 del 2010; n. 236 del 2009, n. 206 del 2009, n. 24 del 2009; n. 409 del 2005, n. 264 del 2005; n. 446 del 2002; n. 416 del 1999, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte