Sentenza 90/2018 (ECLI:IT:COST:2018:90)
Massima numero 40828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
21/03/2018; Decisione del
21/03/2018
Deposito del 26/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Massime associate alla pronuncia:
40829
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Rigetto di eccezioni preliminari nel giudizio a quo - Motivazione plausibile del rimettente - Ammissibilità della questione.
Rilevanza della questione incidentale - Rigetto di eccezioni preliminari nel giudizio a quo - Motivazione plausibile del rimettente - Ammissibilità della questione.
Testo
Vanno ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, avendo la commissione tributaria rimettente superato, con motivazione plausibile, le eccezioni preliminari della società ricorrente riguardanti l'esatta identificazione della disposizione alla quale hanno fatto riferimento le impugnate cartelle esattoriali, la motivazione delle stesse e l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notifica delle cartelle.
Vanno ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, avendo la commissione tributaria rimettente superato, con motivazione plausibile, le eccezioni preliminari della società ricorrente riguardanti l'esatta identificazione della disposizione alla quale hanno fatto riferimento le impugnate cartelle esattoriali, la motivazione delle stesse e l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notifica delle cartelle.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 173
co. 13
decreto legislativo
18/12/1997
n. 472
art. 15
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte