Sentenza 91/2018 (ECLI:IT:COST:2018:91)
Massima numero 40070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 27/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Sufficiente dimostrazione dell'utilità nel giudizio a quo della pronuncia additiva richiesta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Sufficiente dimostrazione dell'utilità nel giudizio a quo della pronuncia additiva richiesta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento, ai fini della cognizione occorrente ad ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari restituendoli per l'ulteriore corso in caso di pronuncia negativa sulla concessione o sull'esito della messa alla prova. Il rimettente ha rappresentato l'effettiva necessità di una integrazione dei dati cognitivi risultanti dal fascicolo del dibattimento, al fine di valutare (anche in forma sommaria), sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la responsabilità dell'imputato.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento, ai fini della cognizione occorrente ad ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari restituendoli per l'ulteriore corso in caso di pronuncia negativa sulla concessione o sull'esito della messa alla prova. Il rimettente ha rappresentato l'effettiva necessità di una integrazione dei dati cognitivi risultanti dal fascicolo del dibattimento, al fine di valutare (anche in forma sommaria), sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la responsabilità dell'imputato.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 464
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte