Sentenza 91/2018 (ECLI:IT:COST:2018:91)
Massima numero 40071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 27/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40070  40072  40073  40074  40075


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione della fattispecie di causa - Sufficienza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui, con riferimento al procedimento speciale di messa alla prova, prevede il consenso dell'imputato quale condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale recante modificazione o integrazione del programma di trattamento. La lacunosità dei programmi di trattamento presentati dagli imputati e la conseguente necessità del consenso dei medesimi alla loro integrazione sono adeguatamente motivati dall'ordinanza di rimessione, consentendo così il necessario controllo sulla rilevanza delle questioni sollevate.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 464  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte