Sentenza 91/2018 (ECLI:IT:COST:2018:91)
Massima numero 40071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 27/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione della fattispecie di causa - Sufficienza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione della fattispecie di causa - Sufficienza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui, con riferimento al procedimento speciale di messa alla prova, prevede il consenso dell'imputato quale condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale recante modificazione o integrazione del programma di trattamento. La lacunosità dei programmi di trattamento presentati dagli imputati e la conseguente necessità del consenso dei medesimi alla loro integrazione sono adeguatamente motivati dall'ordinanza di rimessione, consentendo così il necessario controllo sulla rilevanza delle questioni sollevate.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui, con riferimento al procedimento speciale di messa alla prova, prevede il consenso dell'imputato quale condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale recante modificazione o integrazione del programma di trattamento. La lacunosità dei programmi di trattamento presentati dagli imputati e la conseguente necessità del consenso dei medesimi alla loro integrazione sono adeguatamente motivati dall'ordinanza di rimessione, consentendo così il necessario controllo sulla rilevanza delle questioni sollevate.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 464
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte