Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Potere del giudice dibattimentale di acquisire e valutare gli atti delle indagini preliminari ai fini delle decisioni da assumere sulla richiesta di messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, del principio di legalità e della presunzione di non colpevolezza - Inadeguata sperimentazione della possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata (in specie, consentita dal ricorso all'analogia) - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per inadeguata sperimentazione della possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata (in specie, consentita dal ricorso all'analogia) - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Grosseto, in riferimento agli artt. 3, 111, sesto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento, ai fini della cognizione occorrente ad ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari restituendoli per l'ulteriore corso in caso di pronuncia negativa sulla concessione o sull'esito della messa alla prova. Il giudice a quo non ha verificato compiutamente se, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso, gli sia ugualmente consentito, ai soli fini della decisione sulla richiesta di messa alla prova, prendere visione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, non avendo considerato la possibilità (già ammessa dalla giurisprudenza della Cassazione nei casi, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, di richiesta di un rito speciale presentata nell'udienza di comparizione a seguito di citazione diretta ex art. 555 cod. proc. pen.) di una applicazione analogica dell'art. 135 del d.lgs. n. 271 del 1989, il quale, con riferimento al patteggiamento, consente al giudice di accedere al fascicolo del p.m. per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Né v'è ragione - non dovendosi procedere al dibattimento - di impedire al giudice la conoscenza degli atti contenuti in detto fascicolo necessaria ai soli fini della decisione sulla richiesta di messa alla prova, poiché il fatto che ciò non sia espressamente previsto non significa che sia vietato.
Per costante giurisprudenza costituzionale, lo scrutinio nel merito della questione sollevata è precluso dalla mancata o inadeguata sperimentazione, da parte del rimettente, della possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale e tale da determinare il loro superamento o da renderli comunque non rilevanti nel procedimento a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2017 e n. 45 del 2017; ordinanze n. 97 del 2017 e n. 58 del 2017).