Sentenza 91/2018 (ECLI:IT:COST:2018:91)
Massima numero 40073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 27/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Titolo
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Programma di trattamento - Asserita irrogazione ed espiazione di sanzioni penali in assenza di pronuncia di condanna (ancorché non definitiva) - Denunciata violazione della presunzione di non colpevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Programma di trattamento - Asserita irrogazione ed espiazione di sanzioni penali in assenza di pronuncia di condanna (ancorché non definitiva) - Denunciata violazione della presunzione di non colpevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen., censurati dal Tribunale di Grosseto - in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. - in quanto nel procedimento di messa alla prova prevederebbero la irrogazione ed espiazione di sanzioni penali senza che risulti pronunciata né di regola pronunciabile alcuna condanna, ancorché non definitiva. Al pari del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. - cui è assimilabile (solo) per la mancanza di un formale accertamento di responsabilità e di una specifica pronuncia di condanna - il procedimento di messa alla prova non contrasta con la presunzione di non colpevolezza, sia perché rientra (per la sua dimensione processuale) tra i riti speciali diretti ad assicurare un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario, la richiesta dei quali costituisce una delle facoltà difensive dell'imputato e quindi non può essere logicamente ritenuta lesiva delle garanzie al medesimo riconosciute; sia perché l'innovativa struttura procedimentale della messa alla prova - caratterizzata, sul piano sostanziale, dal ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio, in funzione della risocializzazione anticipata del richiedente - riserva alla volontà dell'imputato non soltanto la decisione sulla messa alla prova, ma anche la sua esecuzione, essendo il trattamento programmato (a differenza della pena ridotta applicata con la sentenza di patteggiamento) non già una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso; sia, infine, perché in detta procedura non manca, in via incidentale e allo stato degli atti, una considerazione della responsabilità dell'imputato, dovendo il giudice verificare che non ricorrono le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Precedenti citati: sentenza n. 313 del 1990 e ordinanza n. 399 del 1997, sulla compatibilità del patteggiamento con la presunzione di innocenza; sentenza n. 251 del 1991 e ordinanza n. 73 del 1993, sulla equiparazione della sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen., censurati dal Tribunale di Grosseto - in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. - in quanto nel procedimento di messa alla prova prevederebbero la irrogazione ed espiazione di sanzioni penali senza che risulti pronunciata né di regola pronunciabile alcuna condanna, ancorché non definitiva. Al pari del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. - cui è assimilabile (solo) per la mancanza di un formale accertamento di responsabilità e di una specifica pronuncia di condanna - il procedimento di messa alla prova non contrasta con la presunzione di non colpevolezza, sia perché rientra (per la sua dimensione processuale) tra i riti speciali diretti ad assicurare un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario, la richiesta dei quali costituisce una delle facoltà difensive dell'imputato e quindi non può essere logicamente ritenuta lesiva delle garanzie al medesimo riconosciute; sia perché l'innovativa struttura procedimentale della messa alla prova - caratterizzata, sul piano sostanziale, dal ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio, in funzione della risocializzazione anticipata del richiedente - riserva alla volontà dell'imputato non soltanto la decisione sulla messa alla prova, ma anche la sua esecuzione, essendo il trattamento programmato (a differenza della pena ridotta applicata con la sentenza di patteggiamento) non già una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso; sia, infine, perché in detta procedura non manca, in via incidentale e allo stato degli atti, una considerazione della responsabilità dell'imputato, dovendo il giudice verificare che non ricorrono le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Precedenti citati: sentenza n. 313 del 1990 e ordinanza n. 399 del 1997, sulla compatibilità del patteggiamento con la presunzione di innocenza; sentenza n. 251 del 1991 e ordinanza n. 73 del 1993, sulla equiparazione della sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 464
co.
codice di procedura penale
n.
art. 464
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte