Sentenza 91/2018 (ECLI:IT:COST:2018:91)
Massima numero 40074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  21/02/2018;  Decisione del  21/02/2018
Deposito del 27/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40070  40071  40072  40073  40075


Titolo
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Programma di trattamento - Asserita applicazione di sanzioni penali non legislativamente determinate sul piano qualitativo e quantitativo - Denunciata violazione del principio di tassatività e determinatezza della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., censurato dal Tribunale di Grosseto - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto, con riferimento al procedimento speciale di messa alla prova, prescriverebbe l'applicazione di sanzioni penali non legalmente determinabili sia sul piano qualitativo, potendo il trattamento a cui l'imputato viene sottoposto risolversi in vincoli conformativi e ablatori della libertà personale di diversa intensità, sia sul piano quantitativo, ossia con riferimento alla sua misura temporale. Non sussiste la prospettata violazione dei principi di tassatività e determinatezza legale delle pene, in quanto - sotto il profilo quantitativo - la durata massima del lavoro di pubblica utilità e quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, seppur non specificate dalle disposizioni censurate, risultano indirettamente dall'art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., dovendo, in mancanza di diversa determinazione, corrispondere necessariamente alla durata della sospensione del procedimento (non superiore a due anni o a un anno, rispettivamente a seconda che si proceda per reati per i quali sia prevista una pena detentiva o solo una pena pecuniaria), la quale deve in concreto essere determinata dal giudice tenendo conto conto dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e delle caratteristiche che dovrà avere la prestazione lavorativa); ed in quanto - sotto il profilo qualitativo - un programma di trattamento per sua natura caratterizzato dalla finalità specialpreventiva e risocializzante deve essere ampiamente modulabile in rapporto alla personalità dell'imputato e ai reati oggetto dell'imputazione, e dunque può essere determinato legislativamente solo attraverso l'indicazione dei tipi di condotta che ne possono formare oggetto, rimettendone (come è avvenuto) la specificazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e al giudice, con il consenso dell'imputato, donde l'inconferenza del riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. (Precedente citato: ordinanza n. 54 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 168  co. 2

codice penale    n.   art. 168  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte