Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Provvedimento del giudice recante modificazione o integrazione del programma di trattamento - Efficacia subordinata alla condizione meramente potestativa del consenso dell'imputato - Denunciata menomazione delle prerogative dell'autorità giudiziaria e violazione dei principi di buon andamento ed efficienza delle attività dei pubblici poteri, nonché dei principi di economicità e ragionevole durata del processo penale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Grosseto - in riferimento agli artt. 97, 101 e 111, secondo comma, Cost. - nella parte in cui, con riferimento all'istituto della messa alla prova, prevede il consenso dell'imputato quale condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale recante modificazione o integrazione del programma di trattamento. La facoltà dell'imputato di scegliere se accettare o meno le integrazioni e modificazioni apportate dal giudice al programma di trattamento fatto elaborare dall'ufficio di esecuzione penale esterna è conforme al modello legale del procedimento speciale, che si basa sulla volontà dell'imputato di accedere ad esso, e pertanto non viola la sfera riservata all'autorità giudiziaria, né il principio del buon andamento, la cui evocazione è inconferente rispetto all'attività giurisdizionale in senso stretto. Neppure sussiste il prospettato contrasto con la ragionevole durata del processo, atteso che il consenso è richiesto per le integrazioni e le modificazioni apportate dal giudice prima che sia svolta qualsivoglia attività processuale, e che il rito speciale è diretto, tra l'altro, a semplificare il procedimento, riducendone anche i tempi.
L'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria non è violata quando il legislatore ordinario non tocca la potestà di giudicare, ma opera sul piano generale e astratto delle fonti, costruendo il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi. (Precedenti citati: sentenze n. 303 del 2011, n. 170 del 2008, n. 432 del 1997; ordinanza n. 263 del 2002).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto. (Precedenti citati: sentenze n. 65 del 2014, n. 272 del 2008; ordinanze n. 84 del 2011 e n. 408 del 2008).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, possono arrecare un vulnus al principio di ragionevole durata del processo solamente le norme che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza. (Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2016, n. 23 del 2015, n. 63 e n. 56 del 2009, n. 148 del 2005).