Sentenza 92/2018 (ECLI:IT:COST:2018:92)
Massima numero 40175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
21/02/2018; Decisione del
21/02/2018
Deposito del 27/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Titolo
Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza di minorenne - Mancata comparizione dovuta a situazione di disagio del minore che ne compromette il benessere - Possibilità di delegare l'incidente probatorio al giudice delle indagini preliminari nel cui circondario il minore risiede - Omessa previsione - Denunciata violazione degli obblighi convenzionali a tutela del "benessere" del minore - Insussistenza del vizio denunciato - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza di minorenne - Mancata comparizione dovuta a situazione di disagio del minore che ne compromette il benessere - Possibilità di delegare l'incidente probatorio al giudice delle indagini preliminari nel cui circondario il minore risiede - Omessa previsione - Denunciata violazione degli obblighi convenzionali a tutela del "benessere" del minore - Insussistenza del vizio denunciato - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Lecce, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo - degli artt. 398, comma 5, e 133 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, quando la mancata comparizione del minore chiamato a rendere testimonianza in sede di incidente probatorio sia dovuta a «situazioni di disagio che ne compromettono il benessere», alle quali sia possibile «ovviare» esaminandolo presso il tribunale del luogo della sua dimora, il giudice competente, anziché disporre l'accompagnamento coattivo, possa ritenere giustificata la mancata comparizione e delegare l'incidente probatorio al GIP nel cui circondario il minore risiede. Il sistema processuale vigente offre al giudice un ampio e duttile complesso di strumenti di salvaguardia della personalità del minore chiamato a rendere testimonianza, a fronte del quale deve escludersi l'asserita necessità costituzionale di introdurre quello ulteriore congegnato dal rimettente. Peraltro, la pretesa di delegare l'incombenza al GIP del luogo di residenza del minore si rivela affatto eccentrica rispetto alle norme convenzionali evocate, cui risulta del tutto indifferente presso quale giudice la testimonianza venga assunta. Nella materia penale sussiste un particolare collegamento tra le regole sulla competenza territoriale e il principio del giudice naturale, in ragione della "fisiologica" allocazione del processo penale nel locus commissi delicti, cosicché qualsiasi istituto processuale che producesse l'effetto di "distrarre" il processo dalla sua sede inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto, giacché la celebrazione di quel processo in "quel" luogo risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati, la cui sede, di massima, è anche quella più idonea all'accertamento del fatto, in particolare nella prospettiva di una più agevole e rapida raccolta del materiale probatorio. (Precedente citato: sentenza n. 168 del 2006).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Lecce, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo - degli artt. 398, comma 5, e 133 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, quando la mancata comparizione del minore chiamato a rendere testimonianza in sede di incidente probatorio sia dovuta a «situazioni di disagio che ne compromettono il benessere», alle quali sia possibile «ovviare» esaminandolo presso il tribunale del luogo della sua dimora, il giudice competente, anziché disporre l'accompagnamento coattivo, possa ritenere giustificata la mancata comparizione e delegare l'incidente probatorio al GIP nel cui circondario il minore risiede. Il sistema processuale vigente offre al giudice un ampio e duttile complesso di strumenti di salvaguardia della personalità del minore chiamato a rendere testimonianza, a fronte del quale deve escludersi l'asserita necessità costituzionale di introdurre quello ulteriore congegnato dal rimettente. Peraltro, la pretesa di delegare l'incombenza al GIP del luogo di residenza del minore si rivela affatto eccentrica rispetto alle norme convenzionali evocate, cui risulta del tutto indifferente presso quale giudice la testimonianza venga assunta. Nella materia penale sussiste un particolare collegamento tra le regole sulla competenza territoriale e il principio del giudice naturale, in ragione della "fisiologica" allocazione del processo penale nel locus commissi delicti, cosicché qualsiasi istituto processuale che producesse l'effetto di "distrarre" il processo dalla sua sede inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto, giacché la celebrazione di quel processo in "quel" luogo risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati, la cui sede, di massima, è anche quella più idonea all'accertamento del fatto, in particolare nella prospettiva di una più agevole e rapida raccolta del materiale probatorio. (Precedente citato: sentenza n. 168 del 2006).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 398
co. 5
codice di procedura penale
n.
art. 133
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione ONU diritti del fanciullo
n.
art. 3
convenzione ONU diritti del fanciullo
n.
art. 4
legge 27/05/1991
n. 176
art.