Sentenza 93/2018 (ECLI:IT:COST:2018:93)
Massima numero 40472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
21/03/2018; Decisione del
21/03/2018
Deposito del 27/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Massime associate alla pronuncia:
40473
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Necessità di applicare le norme censurate per decidere, in sede rescindente, sulla ammissibilità della domanda di revocazione - Valutazione non implausibile del rimettente, per ciò solo insindacabile dalla Corte costituzionale - Ininfluenza di aspetti attinenti alla successiva ed eventuale fase rescissoria - Ammissibilità della questione.
Rilevanza della questione incidentale - Necessità di applicare le norme censurate per decidere, in sede rescindente, sulla ammissibilità della domanda di revocazione - Valutazione non implausibile del rimettente, per ciò solo insindacabile dalla Corte costituzionale - Ininfluenza di aspetti attinenti alla successiva ed eventuale fase rescissoria - Ammissibilità della questione.
Testo
È non implausibile, e per ciò solo non sindacabile dalla Corte costituzionale, la valutazione del rimettente che, in punto di rilevanza, affermi di dover fare applicazione dei censurati artt. 395 e 396 cod. proc. civ., al fine di decidere, in sede rescindente, sull'ammissibilità della domanda di revocazione proposta per asserito contrasto della sentenza civile passata in giudicato con una sopravvenuta sentenza definitiva della Corte EDU. La soluzione della questione di costituzionalità influisce concretamente sulla prima valutazione che il rimettente è chiamato a operare circa la riconducibilità del caso di specie ad uno dei motivi revocatori previsti dalla legge; al contrario, non incidono sulla rilevanza gli aspetti estranei al giudizio di ammissibilità della fase rescindente, ivi compresa la verifica dell'effettiva esistenza di un contrasto con la sentenza della Corte EDU, dei suoi esatti termini e della possibilità attuale e delle eventuali modalità per rimuoverlo. (Precedente citato: sentenza n. 123 del 2017).
È non implausibile, e per ciò solo non sindacabile dalla Corte costituzionale, la valutazione del rimettente che, in punto di rilevanza, affermi di dover fare applicazione dei censurati artt. 395 e 396 cod. proc. civ., al fine di decidere, in sede rescindente, sull'ammissibilità della domanda di revocazione proposta per asserito contrasto della sentenza civile passata in giudicato con una sopravvenuta sentenza definitiva della Corte EDU. La soluzione della questione di costituzionalità influisce concretamente sulla prima valutazione che il rimettente è chiamato a operare circa la riconducibilità del caso di specie ad uno dei motivi revocatori previsti dalla legge; al contrario, non incidono sulla rilevanza gli aspetti estranei al giudizio di ammissibilità della fase rescindente, ivi compresa la verifica dell'effettiva esistenza di un contrasto con la sentenza della Corte EDU, dei suoi esatti termini e della possibilità attuale e delle eventuali modalità per rimuoverlo. (Precedente citato: sentenza n. 123 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 395
co.
codice di procedura civile
n.
art. 396
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte