Sentenza 93/2018 (ECLI:IT:COST:2018:93)
Massima numero 40473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  21/03/2018;  Decisione del  21/03/2018
Deposito del 27/04/2018; Pubblicazione in G. U. 02/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40472


Titolo
Procedimento civile - Revocazione (giudizio di) - Casi di revocazione della sentenza - Necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Omessa previsione - Denunciata inosservanza dell'obbligo di riapertura dei processi definiti in violazione di diritti garantiti dalla CEDU - Insussistenza, allo stato, di tale obbligo per i processi non penali (civili e amministrativi) - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 46, par. 1, CEDU - degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono tra i casi di revocazione quello in cui essa "si renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza impugnata per la necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo". La giurisprudenza convenzionale tuttora esclude che l'art. 46, par. 1, CEDU ponga un obbligo di riapertura dei processi civili e amministrativi a seguito di sentenze di accertamento della violazione di diritti garantiti dalla Convenzione, lasciando agli Stati contraenti la decisione di provvedere in tal senso, in considerazione della differenza tra processi penali e civili e della necessità, con riferimento a questi ultimi, di tutelare i soggetti, diversi dal ricorrente a Strasburgo e dallo Stato, che, pur avendo preso parte al giudizio interno, non sono parti necessarie del giudizio convenzionale. Data l'importanza del tema dell'esecuzione delle sentenze della Corte EDU anche al di fuori della materia penale, la Corte costituzionale ha auspicato sia un sistematico coinvolgimento dei terzi nel processo convenzionale, sia un intervento del legislatore che permetta di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo con quello di difesa dei terzi. (Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2017 e n. 6 del 2018, con riguardo ai suddetti auspici).

Alla Corte EDU spetta la funzione di interprete "eminente" del diritto convenzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2015 e n. 348 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 395  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 396  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 46  par. 1