Sentenza 94/2018 (ECLI:IT:COST:2018:94)
Massima numero 41305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
20/02/2018; Decisione del
20/02/2018
Deposito del 04/05/2018; Pubblicazione in G. U. 09/05/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica - Determinazione delle entrate e delle spese valevoli per l'equilibrio di bilancio - Limitazione, per l'anno 2016, della considerazione del saldo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata - Rinuncia al ricorso - Mancanza di formale accettazione da parte della Regione costituita - Cessazione della materia del contendere.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica - Determinazione delle entrate e delle spese valevoli per l'equilibrio di bilancio - Limitazione, per l'anno 2016, della considerazione del saldo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata - Rinuncia al ricorso - Mancanza di formale accettazione da parte della Regione costituita - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, 118 e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna - dell'art. 1, comma 711, della legge n. 208 del 2015, laddove prevede che, limitatamente all'anno 2016, al fine di determinare le entrate e le spese finali in termini di competenza, valevoli per la determinazione dell'equilibrio di bilancio, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La Regione ricorrente - considerato che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, l'art. 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, il comma impugnato cessa di avere applicazione - ha rinunciato al ricorso e, al riguardo, non è intervenuta accettazione della rinuncia a opera del resistente né risulta un contrario interesse di questo a coltivare il giudizio.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, 118 e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna - dell'art. 1, comma 711, della legge n. 208 del 2015, laddove prevede che, limitatamente all'anno 2016, al fine di determinare le entrate e le spese finali in termini di competenza, valevoli per la determinazione dell'equilibrio di bilancio, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La Regione ricorrente - considerato che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, l'art. 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, il comma impugnato cessa di avere applicazione - ha rinunciato al ricorso e, al riguardo, non è intervenuta accettazione della rinuncia a opera del resistente né risulta un contrario interesse di questo a coltivare il giudizio.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 711
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
Altri parametri e norme interposte