Ricorso in via principale - Dedotta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali al fine dell'automatica esclusione della lesività delle disposizioni impugnate - Necessità del loro esame concreto - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per asserita infondatezza di tutte le questioni promosse, in ragione della clausola di salvaguardia enunciata dall'art. 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) - formulata dal Governo nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 709, 711, 723, lett. a), terzo periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento. Le norme impugnate annoverano direttamente le ricorrenti (e i rispettivi enti locali) tra i destinatari delle previsioni ritenute lesive dell'autonomia speciale e, pertanto, non è possibile escludere a priori e in generale la loro lesività, ma occorre esaminare le singole disposizioni, valutandosi se risulti di volta in volta contraddetta e vanificata la garanzia posta dalla clausola di salvaguardia, specie laddove le censure delle ricorrenti si appuntino, come nel caso in esame, non sui principi espressi in dette disposizioni, ma sul loro contenuto dettagliato e immediatamente precettivo.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la clausola di salvaguardia di cui all'art. l, comma 992, della legge n. 208 del 2015, introdotta al precipuo scopo di tutelare le autonomie speciali, non contempla una mera formula di stile, priva di significato normativo, ma ha la precisa funzione di rendere applicabili le disposizioni della medesima legge agli enti ad autonomia differenziata, a condizione che tali disposizioni non siano lesive delle prerogative regionali e provinciali. L'operatività delle clausole di salvaguardia deve essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. Si deve dunque verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale. (Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2017 e n. 40 del 2016).